
FONDAZIONE GIORGIO
BASSANI
- STATUTO -
Art. 1
E' costituita la Fondazione denominata "Fondazione Giorgio Bassani".
Art. 2
la Fondazione ha sede in Codigoro (FE) presso la Biblioteca Comunale "Giorgio
Bassani", Palazzo del Vescovo-Riviera Cavallotti n.27.
Art. 3
La Fondazione, volendo onorare e mantenere viva la memoria dello Scrittore Professor
Giorgio Bassani, deceduto a Roma il 13 aprile 2000, ha per scopo la raccolta, tutela,
conservazione, gestione e valorizzazione di documentazione nonché la promozione di studi
e di iniziative culturali di vario genere e di ampio respiro con riferimento alla
multiforme attività e agli svariati interessi dello Scrittore.
La Fondazione non persegue scopo di lucro.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, essa si propone:
a) la formazione di una biblioteca specializzata che
raccolga le opere di Giorgio Bassani in edizione originale e nelle rispettive traduzioni,
nonché l'insieme della produzione saggistica e critica che lo concerne;
b) la costituzione di un archivio che contenga: i manoscritti, editi ed inediti,
l'epistolario, i libri ed i testi che hanno costituito la biblioteca personale dello
Scrittore o che egli abbia provveduto a far pubblicare, la documentazione fotografica e
cinematografica, le registrazioni di servizi radio-televisivi ed ogni altra documentazione
significativa per l'attività e l'opera di Giorgio Bassani;
c) qualsivoglia altra iniziativa idonea al raggiungimento delle finalità statutarie.
Art. 4
Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dal fondo di cui all'atto
costitutivo, del quale il presente Statuto costituisce parte integrante ed essenziale.
tale patrimonio potrà in seguito essere cresciuto mediante conferimenti, donazioni,
eredità, legati mobiliari ed immobiliari da parte di tutti coloro che condividono gli
scopi della Fondazione e desiderino contribuire al loro perseguimento.
Art. 5
La Fondazione realizza le sue finalità con le rendite del proprio patrimonio, con
eventuali lasciti, donazioni, eredità, elargizioni e con ogni altro provento non
destinato specificatamente ad aumento del patrimonio stesso.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione del patrimonio della Fondazione e
dei vari proventi, nel modo ritenuto più opportuno per il conseguimento degli scopi
istituzionali.
Art. 6
La Fondazione eretta da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero massimo di
diciotto Consiglieri: ne fanno parte di diritto i discendenti in linea retta di Giorgio
Bassani, in numero non superiore a sei. Sono Consiglieri a vita della Fondazione i
Promotori, figli di Giorgio Bassani: Paola ed Enrico Bassani.
Fanno pure parte del Consiglio di Amministrazione, in funzione delle cariche istituzionali
ricoperte: il Sindaco pro tempore del Comune di Codigoro; il Prefetto della Provincia di
Ferrara; il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Ferrara.
Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, fino al suddetto numero massimo di
diciotto, possono essere cooptati nel Consiglio su proposta di almeno due Consiglieri
discendenti di Giorgio Bassani.
Per la prima volta il Consiglio di Amministrazione è istituito dai Promotori nell'atto
costitutivo.
Art. 7
I Consiglieri, ad eccezione dei Promotori, rivestono detto ufficio per il triennio
successivo alla loro nomina (opera durata del loro mandato, in funzione delle cariche
istituzionali ricoperte) e possono essere riconfermati.
Art. 8
Il Consiglio a tutti i più ampi poteri per l'amministrazione, anche straordinaria, del
patrimonio della Fondazione, per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie e per
ogni altra attività idonea a conseguire le finalità della Fondazione.
Esso può deliberare modifiche dello Statuto su proposta di almeno tre Consiglieri
discendenti di Giorgio Bassani.
Art. 9
iIl Consiglio può delegare i propri poteri in tutto o in parte ad un Comitato Direttivo
nominato, tra i componenti del Consiglio stesso, in un numero non inferiore a tre e non
superiore a nove; i membri di detto Comitato restano in carica per il triennio successivo
alla loro nomina e possono essere riconfermati.
Il Comitato Direttivo nomina, tra i suoi membri, il proprio Presidente ed, occorrendo, un
Segretario.
Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad una o più persone, anche
non consiglieri, specificando i poteri ed i limiti della procura.
Art. 10
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti, su proposta di almeno due Consiglieri
discendenti di Giorgio Bassani: il proprio Presidente, due Vicepresidenti ed, occorrendo,
un Segretario, quest'ultimo anche non consigliere: costoro rivestono il proprio ufficio
per un triennio e possono essere riconfermati.
I Vicepresidenti, in ordine di anzianità, sostituiscono il Presidente in caso di sua
assenza od impedimento.
Per la prima volta le cariche sociali possono essere elette in sede di atto costitutivo
della Fondazione.
Art. 11
Il Presidente ha il potere di rappresentare la Fondazione verso i terzi ed in giudizio; ha
inoltre il potere per l'ordinaria amministrazione dei beni della Fondazione ed ogni altro
potere che gli venga attribuito dal Consiglio con apposita delega.
In ogni caso spetta al Presidente:
a) convocare e presiedere il Consiglio, proponendo le
materie da trattare nelle relative adunanze.
b) eseguire le deliberazioni del Consiglio;
c) adottare in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, riferendo in merito il più
tempestivamente possibile, al Consiglio stesso;
d) conferire deleghe a procuratori per singoli atti o categorie di atti.
Art. 12
IL Consiglio deve essere convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno o qualora ne
facciano richiesta almeno cinque Consiglieri.
Esso deve essere convocato entro il 30 aprile di ogni anno per l'approvazione del bilancio
chiuso il 31 dicembre, ed entro il 30 novembre di ogni anno per l'esame del programma
dell'anno successivo.
Art.13
Il Consiglio ed il Comitato Direttivo, ove esistente, sono convocati dal Presidente con
invio dell'ordine del giorno e con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della
prima e della seconda convocazione: le adunanze si possono tenere anche al di fuori della
sede della Fondazione, purchè in Italia.
La prima convocazione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti; la
seconda, qualora ne sia presente almeno un terzo.
Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato Direttivo sono adottate a maggioranza
assoluta dei presenti, qualora non siano richieste dallo Statuto maggioranza più
qualificate; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 14
I verbali del Consiglio e del Comitato Direttivo sono trascritti in appositi registri e
ciascun verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario, qualora nominato.
Art. 15
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo, qualunque carica essi
rivestano, non hanno diritto a percepire alcun compenso.
Può soplo loro spettare il rimborso delle spese effettivamente sostenute per
l'espletamento delle proprie funzioni.
Art. 16
Il Consiglio procede all'istituzione diun Comitato Scientifico Internazionale, che possa
coadiuvare il Consiglio stesso per il raggiungimento degli scopi della Fondazione.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa di diritto parte del Comitato
Scientifico.
Il Consiglio di Amministrazione può pure istituire Comitati Scientifici, al solo scopo di
assisterlo in specifiche iniziative, i quali decadranno con il conseguimento delle stesse.
Art. 17
Il Comitato Scientifico è composto da un numero massimo di quindici membri, designati dal
Consiglio di Amministrazione tra le personalità distintesi nei campi di attività e
ricerca che riguardano gli scopi della Fondazione.
I membri del Comitato Scientifico rivestono detta carica per tre anni e possono essere
riconfermati; essi, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione,
eleggono a maggioranza assoluta dei membri in carica, il proprio Presidente ed,
occorrendo, un Vicepresidente ed un Segretario.
Art. 18
Il Comitato Scientifico si riunisce almeno una volta all'anno e può essere convocato dal
proprio Presidente, dal presidente del Consiglio di Amministrazione o su richeista di
almeno un terzo di componenti di quest'ultimo.
Il Comitato Scientifico formula proposte motivate sulle iniziative della Fondazione ed
esprime pareri sui programmi di attività ad esso sottoposti dal Consiglio.
Per tali scopi i singoli membri del Comitato Scientifico possono essere contattati dal
Consiglio di Amministrazione anche individualmente e separatamente.
Art. 19
Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno termine il 31 dicembre di ciascun anno.
Il Consiglio provvede entro il 30 aprile successivo alla stesura ed approvazione del
bilancio consuntivo.
Il Consiglio può affidare la preparazione e la stesura del bilancio a persona od Ente
estraneo al Consiglio stesso.
Art. 20
Il Consiglio di Amministrazione può istituire un Collegio di revisori, composto da tre
membri dotati di adeguata professionalità in merito, e di cui uno iscritto nell'Albo
Ufficiale dei Revisori dei Conti, per il controllo della gestione contabile e finanziaria
della Fondazione.
I Revisori restano in carica per un triennio e possono essere riconfermati.
Art. 21
La Fondazione ha durata indeterminata.
Essa si estingue, in conformità a quanto previsto dal Codice Civile (art. 27), qualora lo
scopo perseguito sia stato raggiunto o nel caso in cui il suo conseguimento sia divenuto
impossibile.
Le modalità della liquidazione, nonchè della devoluzione dei beni residuanti una volta
esaurita detta liquidazione, sono parimenti regolate dalle norme del Codice Civile in
materia ed in particolare dovranno svolgersi in conformità a quanto disposto dagli
articoli 30 e 31 del Codice Civile e dagli articoli da 11 a 21 delle disposizioni
attuative dello stesso.
f.to ENRICO BASSANI
f.to PAOLA BASSANI
f.to ALESSANDRO CLINI
f.to ANNARITA CALCULLI
f.to GIOVANNI BATTISTA CALINI |