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| Con questa breve guida puoi avere una rapida spiegazione sui principali tipi di contratto di assunzione nel mercato del lavoro oggi.
Apprendistato Caratteristiche generali: E' un rapporto di lavoro che obbliga l'impresa (in cambio di benefici contributivi) a impartire un addestramento professionale ai lavoratori assunti. Riguarda giovani dai 16 ai 24 anni (26 nel Sud), con elevazione a 29 anni per qualifiche ad alto contenuto professionale. La sua durata varia da 18 mesi a 4 anni (5 nel settore artigiano). Per l'assunzione occorre chiedere una autorizzazione preventiva alla Direzione Provinciale del Lavoro, ed è inoltre necessario sottoporre il giovane a visita medica presso strutture pubbliche Retribuzione: è pari ad una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di pari livello. Ambito: è applicabile a tutti i settori produttivi, compreso quello agricolo. Gli aspetti formativi: la formazione può avvenire anche presso strutture esterne all'impresa. Essa deve consistere in 240 ore annue, che possono essere ridotte solo se l'apprendista possiede un titolo di studio o una qualifica che sia attinente con l'attività svolta. I percorsi formativi individuali vanno definiti sulla base delle competenze possedute dall'apprendista e dei reali fabbisogni formativi. Limitazioni allo svolgimento del lavoro da parte dell'apprendista: egli non può essere adibito a lavori di manovalanza, a produzioni in serie (per il tempo che eccede quello strettamente necessario per la formazione), a lavorazioni retribuite a cottimo o ad incentivo. Inoltre se l'apprendista ha meno di 18 anni, devono essere applicate alcune norme che tutelano il lavoro minorile, come ad esempio il divieto di effettuare prestazioni nei giorni festivi. Doveri del datore di lavoro: fare partecipare l'apprendista alla formazione esterna, impartire l'insegnamento necessario per l'acquisizione della qualifica, nominare un tutor aziendale, comunicare i dati dell'apprendista e del tutore alla Regione, non protrarre l'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere. Doveri dell'apprendista: frequentare i corsi di formazione, osservare le norme contrattuali, seguire le indicazioni del tutore, prestare diligentemente la propria opera. Normativa di riferimento: legge 196/97, legge 22/55, D. Lgs. 345/99 (sul lavoro minorile).
Contratto di formazione lavoro Caratteristiche generali: è un
contratto che prevede l'assunzione di giovani fra i 16 e i 32 anni (non compiuti al
momento dell'assunzione) iscritti nelle liste di collocamento. È un contratto di
assunzione a tempo determinato e non rinnovabile. Durata: è di 24 mesi per i CFL di tipo A e di non più di 12 mesi per i CFL di tipo B. Alla scadenza il rapporto di lavoro si deve concludere o trasformare in assunzione definitiva. Retribuzione: può essere pari a quella fissata per il livello di inquadramento inferiore. L'inquadramento ad un livello inferiore costituisce inoltre un vantaggio ai fini contributivi per il datore di lavoro. Ambito di applicazione: l'assunzione con CFL è consentito a tutti i datori di lavoro e meno che gli stessi abbiano attivato la cassa integrazione straordinaria o ridotto il personale nei dodici mesi precedenti. Formazione: per i CFL di tipo A la
legge prevede un minimo di 130 ore l'anno per le professionalità più elevate, e 80 ore
per quelle intermedie. Per i CFL di tipo B sono obbligatorie almeno 20 ore di formazione
di base su argomenti quali rapporto di lavoro, organizzazione del lavoro, prevenzione
ambientale e antinfortunistica. Queste ore di formazione teorica si svolgono in orario di
lavoro e sono regolarmente retribuite. In caso di inosservanza del datore di lavoro per
mancata formazione, il contratto stesso può essere considerato a tempo indeterminato. Normativa di riferimento: legge 863/84 art. 3, legge 451/94 art. 16, legge 196/97 art. 15.
Contratto di lavoro a tempo determinato Caratteristiche generali: è un
contratto che instaura un rapporto di lavoro subordinato, in cui è determinato il termine
del rapporto di lavoro stesso. Il contratto va stipulato in forma scritta e se in esso non
è indicato tale termine, il rapporto di lavoro si intende a tempo indeterminato. Il
lavoratore deve conoscere prima dell'inizio della prestazione lavorativa il termine e deve
accettare per iscritto le condizioni poste dal datore. Ambito di applicazione: Un rapporto di lavoro a termine può essere attivato solo in determinati casi riferiti ad attività lavorative per loro natura temporanee, ovvero:
Benefici contributivi per il datore di lavoro. Sono previsti benefici contributivi per il datore di lavoro, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Contratti di lavoro part - time (a tempo parziale) Caratteristiche generali: è un
tipologia di lavoro in cui la durata della prestazione oraria è ridotta rispetto a quella
normale e che può essere instaurata sia nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato che
determinato. Bisogna ricordare che il contratto di lavoro part -
time deve essere stipulato in forma scritta e che richiede il consenso del lavoratore, il
cui eventuale rifiuto non comporta giustificato motivo di licenziamento. Il contratto deve
inoltre indicare la durata della prestazione lavorativa e la collocazione dell'orario in
riferimento al giorno, settimana e mese. Adempimenti: il datore di lavoro deve dare comunicazione scritta dell'assunzione a tempo parziale alla Direzione Provinciale del Lavoro, con l'invio di una copia del contratto,entro trenta giorni dalla stipulazione dello stesso. Collocamento: In ogni caso di nuova assunzione con instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale, (compreso nelle 20 ore settimanali per il settore privato e nelle 18 ore per il settore pubblico) il lavoratore ha diritto di rimanere iscritto all'Ufficio di Collocamento nella lista ordinaria di 1° classe e di poter essere assunto in un'altra impresa con un secondo rapporto di lavoro a part-time che realizzi complessivamente le 40 ore settimanali. Non esiste incompatibilità tra part-time e apprendistato e questo perché la disciplina che regola l'orario di lavoro dell'apprendista fissa solo il limite massimo di ore di lavoro ed il numero di ore da dedicare all'insegnamento. Il part-time è compatibile anche con i contratti di formazione e lavoro per cui la clausola del part-time può essere inserita nel progetto di formazione.Lo stesso si dica dei contratti a termine: il part-time è possibile anche in questo caso. Le clausole elastiche: nel rapporto di lavoro part - time il datore può chiedere al lavoratore un cambiamento della collocazione oraria rispetto a quella inizialmente concordata, dando un preavviso di almeno 10 giorni. A sua volta il lavoratore può aderire alle clausole elastiche con un apposito patto scritto. Egli può, però, esercitare anche il cosiddetto "diritto di ripensamento", tramite il quale può annullare il suo consenso ad una variazione di fascia oraria per ragioni di salute, famiglia, altro lavoro. Benefici per i datori di lavoro: La Legge N. 196 del 24 giugno 1997 mira ad incentivare l'utilizzazione del part-time come strumento di ingresso o reingresso nel mondo del lavoro, prevedendo ad esempio delle facilitazioni contributive per le aziende che lo applichino. Tali riduzioni si attuano in casi specifici:
Riferimenti normativi: decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61.
Lavoro interinale o contratti di lavoro temporaneo (o in affitto) Caratteristiche generali: tale forma di contratto prevede la possibilità per le imprese di "affittare" dipendenti a tempo determinato reclutandoli da agenzie specializzate iscritte ad un albo, per rispondere ad esigenze improvvise dovute a picchi produttivi, assenze, malattie, incarichi non previsti nei normali assetti aziendali. Il lavoratore viene affittato dall'azienda utilizzatrice, che stipula un contratto con l'impresa di fornitura di lavoro temporaneo dalla quale il lavoratore in missione dipende. Come accedervi: Si deve superare una selezione fatta dall'azienda di lavoro interinale, che decide, con un contratto sottoscritto dal lavoratore, di inviarlo presso l'impresa utilizzatrice che l'ha richiesto. Durata: il lavoratore ha diritto di prestare l'opera per tutto il periodo indicato nel contratto salvo il caso di mancato superamento del periodo di prova o per giusta causa di recesso. Il periodo di lavoro può essere prorogato con il consenso del lavoratore e con atto scritto. Diritti del lavoratore temporaneo
Limitazioni: con il decreto del Ministero del Lavoro del 31 maggio 1999 sono stati definite le lavorazioni per le quali è vietata la fornitura di lavoro temporaneo. In particolare la legge vieta la fornitura di lavoro in affitto per lavorazioni che espongono a rischio di grave infortunio e di grave malattia. Inoltre non è consentito l'utilizzo di lavoratori in affitto per sostituzione di personale in sciopero. Se si vuole entrare nei data base delle agenzie di lavoro interinale e segnalare la propria disponibilità ad incarichi di questo tipo, è consigliabile:
Tirocini formativi Caratteristiche generali: Gli stage
o tirocini formativi non sono veri e propri rapporti di lavoro, ma un'occasione per
realizzare un'alternanza tra studio e lavoro e per facilitare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. Durata: La durata massima del
tirocinio formativo è stabilita in relazione alla condizione, sia occupazionale che
scolastica, del tirocinante: Retribuzione: non essendo un rapporto di lavoro, lo stage non è retribuito. Tuttavia al tirocinante può essere riconosciuto un rimborso spesa documentate (ad esempio, trasporti o buoni pasto). Finalità: Il tirocinio formativo è
uno strumento per l'acquisizione di un'esperienza professionale pratica, la quale può
sicuramente rivelarsi utile nell'inserimento nel mondo del lavoro. Anche per le imprese
ospitanti il ricorso a tirocinanti, oltre ai vantaggi di ordine economico (non sussiste un
obbligo di retribuzione né di assicurazione, quest'ultimo a carico del soggetto
promotore), consente di acquisire informazioni e impressioni sui giovani in vista di una
futura assunzione. Normativa di riferimento: legge 196/97, art. 18.
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