Visto il “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026”, approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1211 del 18/07/2022, capitolo 5 “Modello d’Intervento” e aggiornato per l’anno 2026 con Deliberazione di Giunta regionale n. 677 del 04/05/2026;
Visto quanto disposto dall’art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13 in merito alle attribuzioni conferite ai Comuni e alle loro Unioni in materia Anti Incendio Boschivo, con l’avvalimento dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile;
Viste le risultanze della riunione di coordinamento svoltasi in data 08 settembre 2026 tra l’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile, la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Emilia-Romagna, il Comando Regione Carabinieri Forestale Emilia-Romagna, l’ARPAE-SIMC Centro funzionale decentrato e il Settore regionale Aree protette, foreste e sviluppo zone montane, nella quale si è deciso di non prorogare ulteriormente laFase di preallarme per il rischio di incendi boschivi su tutte le zone di collina, pianura e costa della regione;
Si dispone
La proroga della fase di attenzione per gli incendi boschivi con estensione su tutto il territorio regionale dal 14 settembre 2026 al 20 settembre 2026 compreso.
Durante il predetto periodo, così come previsto dal sopracitato “Piano Regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi ex L.353/00, periodo 2022-2026” e dall’art. 58 comma 5 del Regolamento Forestale Regionale n. 3 del 1° agosto 2018, le attività di abbruciamento di residui vegetali derivanti dai lavori agricoli e forestali in prossimità di boschi, di castagneti da frutto, di tartufaie controllate e coltivate, di pioppeti, di impianti di arboricoltura da legno, di terreni saldi e di terreni saldi arbustati o cespugliati, o a distanza minore di 100 metri dai loro margini esterni, sono consentite in assenza di vento e solo in mattinata fino a che perdurano condizioni ottimali di umidità; i fuochi dovranno comunque essere spenti entro le ore 11.00.
Le Aree di Protezione civile dell’Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile provvederanno ad informare i Comuni e le Unioni di Comuni afferenti al territorio di rispettiva competenza, mediante la diffusione della presente.
In particolare, stante quanto disposto dal succitato art. 21 comma 2 lettera d) della L.R. 30 luglio 2015 n. 13, si invitano i Comuni e le loro Unioni ad attivare sul territorio le opportune azioni in materia di prevenzione ed informazione sui fattori di rischio per incendi boschivi, anche mediante interventi mirati alla salvaguardia del patrimonio boschivo ed alla manutenzione delle aree limitrofe, con particolare attenzione alla prossimità di aree abitate o con insediamenti urbani (p.e. idonee manutenzioni e pulizia delle pertinenze stradali, quali sfalcio di cigli erbosi e/o pulizia di scarpate da vegetazione secca).